INGANNI AL RISTORANTE 4
Contratto?.....Basta solo un motivo piccolissimo per considerarlo nullo. Basta poco......Ogni consulente del lavoro lo sà bene.....E con la Suprema Corte di Cassazione non si scherza più....
Contratto a termine: sulle condizioni per la proroga Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 16.04.2008 n° 9993 (Rocchina Staiano) La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è legittima se - oltre alla unicità e alla durata - concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente. In ordine a questi due presupposti, è necessario osservare quanto segue. L’espressione la "identità dell’attività lavorativa" assume una dimensione oggettiva, riferibile alla destinazione aziendale del lavoro; e, più in particolare, al lavoro previsto dalle ipotesi indicate nell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, oggi abrogato dal D.lgs. 368/2001. Invece, le esigenze contingenti ed imprevedibili presuppongono, per definizione (espressa dall'imprevedibilità) circostanze sopravvenute. La qualità di "contingenti" conferisce alle esigenze il carattere della temporaneità: anch'essa espressione del limite temporale della protrazione. L'imprevedibilità, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 4 maggio 2002, n. 6419), non è da valutarsi in assoluto, bensì quale estraneità all'alea generale del contratto: circostanza che, in base alla programmazione imprenditoriale, è insuscettibile di essere presa in considerazione al momento della conclusione del contratto. In questo quadro è stato affermato che le circostanze sono idonee a legittimare la proroga, in quanto siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, e noti integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, quale sviluppo della situazione esistente (Cass. 12 luglio 2002 n. 10189). Inoltre, va anche precisato che, confermando anche l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2005, n. 10140, di recente, Cass. civ. Sez. lavoro, 23/08/2007, n. 17933), nell'ipotesi del sopraggiungere di una nuova commessa di produzione, la proroga è legittima solo se la circostanza non rientri nella normale prospettiva dell'imprenditore e sia oggettivamente riferibile all'attività aziendale per la quale il contratto era stato stipulato. (Altalex, 10 ottobre 2008. Nota di Rocchina Staiano) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 28 febbraio – 16 aprile 2008, n. 9993 |