INGANNI AL RISTORANTE 4
Contratto?.....Basta solo un motivo piccolissimo per considerarlo nullo. Basta poco......Ogni consulente del lavoro lo sà bene.....E con la Suprema Corte di Cassazione non si scherza più....



Contratto nullo o annullabile
Un contratto è invalido quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità, al punto che le parti non sono costrette a rispettare il regolamento che esse hanno dato a quel contratto ai propri rapporti reciproci. I principali tipi d’invalidità del contratto sono:
1) la nullità: il contratto non produce alcun effetto;
2) l’annullabilità: il contratto produce effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati, su richiesta di un contraente, ad opera di una sentenza.
Un contratto è nullo se:
- manca uno dei requisiti essenziali (accordo, oggetto, causa, forma)
- ha contenuto illecito, cioè quando è volto a realizzare risultati contrari all’ordine pubblico, al buon costume oppure a norme imperative(norme che non possono essere derogate dai privati).
- il contenuto è in frode alla legge (il contratto è valido, non viziato, ma le finalità sono illecite).
Il contratto nullo non produce effetti; le eventuali prestazioni già eseguite devono essere restituite.
La nullità è insanabile, perpetua e convertibile.
Un contratto è annullabile quando è stato stipulato da una persona:
- incapace di agire,
- incapace d’intendere e di volere,
- in errore (ha una falsa interpretazione della realtà),
- indotta nell’errore da chi la raggira o fa uso d’artifizie (dolo)
- minacciata da un male ingiusto e notevole (violenza)
Il contratto annullabile produce i suoi effetti: tuttavia la parte incapace, o quella la cui volontà è viziata, può ottenere che l’autorità giudiziaria emani una sentenza che elimini tali effetti, detta sentenza d’annullamento. L’annullamento può essere chiesto solo dalla parte interessata entro 5 anni, quindi è sanabile e non perpetuo.
Alle cause d’invalidità del contratto, va aggiunta la rescissione.
Il contratto è rescindibile quando è concluso a condizioni inique per una parte, la quale si trova: in stato di pericolo o in stato di bisogno. Il contratto si estingue con l’adempimento della prestazione. La risoluzione (scioglimento) del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive e può avvenire con il verificarsi d’alcuni fenomeni, quali: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta.
Un contraente può reagire all’inadempimento dell’altro contraente in diversi modi:
- sospendere il proprio adempimento (temporaneamente)
- chiedere al giudice la condanna a adempiere al contraente inadempiente
- chiedere la giudice la risoluzione del contratto
- inviare al contraente inadempiente una diffida a adempiere entro un certo termine
Il contratto risolto per inadempimento è sciolto, le prestazioni già effettuate devono essere restituite.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha nei contratti a esecuzione differita o periodica che possono essere risolti quando, dopo la stipulazione e prima che sia iniziata l’esecuzione, si verifica uno squilibrio di valore tra le prestazioni, dovuto a eventi straordinari. L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore di una prestazione produce la risoluzione.




CONTINUA






Contratto a termine: sulle condizioni per la proroga Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 16.04.2008 n° 9993 (Rocchina Staiano) La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è legittima se - oltre alla unicità e alla durata - concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite dalla identità dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo l'"id quod plerumque accidit", quale sviluppo della situazione esistente. In ordine a questi due presupposti, è necessario osservare quanto segue. L’espressione la "identità dell’attività lavorativa" assume una dimensione oggettiva, riferibile alla destinazione aziendale del lavoro; e, più in particolare, al lavoro previsto dalle ipotesi indicate nell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, oggi abrogato dal D.lgs. 368/2001. Invece, le esigenze contingenti ed imprevedibili presuppongono, per definizione (espressa dall'imprevedibilità) circostanze sopravvenute. La qualità di "contingenti" conferisce alle esigenze il carattere della temporaneità: anch'essa espressione del limite temporale della protrazione. L'imprevedibilità, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 4 maggio 2002, n. 6419), non è da valutarsi in assoluto, bensì quale estraneità all'alea generale del contratto: circostanza che, in base alla programmazione imprenditoriale, è insuscettibile di essere presa in considerazione al momento della conclusione del contratto. In questo quadro è stato affermato che le circostanze sono idonee a legittimare la proroga, in quanto siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto, e noti integrino una situazione che, al momento della stipulazione del contratto a termine, l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi, secondo l'id quod plerumque accidit, quale sviluppo della situazione esistente (Cass. 12 luglio 2002 n. 10189). Inoltre, va anche precisato che, confermando anche l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2005, n. 10140, di recente, Cass. civ. Sez. lavoro, 23/08/2007, n. 17933), nell'ipotesi del sopraggiungere di una nuova commessa di produzione, la proroga è legittima solo se la circostanza non rientri nella normale prospettiva dell'imprenditore e sia oggettivamente riferibile all'attività aziendale per la quale il contratto era stato stipulato. (Altalex, 10 ottobre 2008. Nota di Rocchina Staiano) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 28 febbraio – 16 aprile 2008, n. 9993