DA ALKATRAZAZ - LAVORO & DIRITTI NEGATI: MOBBING E QUANT'ALTRO........
(Cassazione Sezione Lavoro n. 4774 del 6 marzo 2006, Pres. Mercurio, Rel. Miani Canevari).

Il “mobbing” si configura in una condotta sistematicamente vessatoria, tale da ledere l’integrità fisica e la personalità del lavoratore subordinato – In violazione dell’art. 2087 cod. civ. – Il “mobbing” si verifica allorché il datore di lavoro tiene una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall’art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 4774 del 6 marzo 2006, Pres. Mercurio, Rel. Miani Canevari).